Art. 3.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
      2. In base al principio di cui al comma 1, lo Stato valorizza e sostiene, altresì, la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

          a) organizzare e favorire la nascita di forme di associazionismo sociale, atte a promuovere il reciproco aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

 

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          b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i componenti delle famiglie sui ruoli di ciascuno di essi nell'ambito familiare e sociale;

          c) favorire una corretta informazione alle donne sul tema dell'aborto affinché possano maturare una scelta consapevole in merito alla prosecuzione della gravidanza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro per censire le associazioni e le formazioni private di cui al comma 2 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Ministro delle politiche per la famiglia.
      4. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle associazioni e delle formazioni private di cui al comma 2, nel quale sono annotati i dati trasmessi ai sensi del comma 3.